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Ricezione delle registrazioni e delle comunicazioni

a) Campagne:

  • le persone e le organizzazioni politiche le cui spese per una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale superano i 50 000 franchi;
  • le persone e le organizzazioni politiche le cui spese per una campagna che ha portato all’elezione nel Consiglio degli Stati superano i 50 000 franchi. Solo le campagne di consiglieri agli Stati eletti sono assoggettate all’obbligo di renderne pubblico il finanziamento;
  • le persone e le organizzazioni politiche le cui spese per una campagna in vista di una votazione federale superano i 50 000 franchi.

b) Finanziamento dei partiti:

  • i partiti rappresentati nell’Assemblea federale e i membri senza partito dell’Assemblea federale (in linea di massima questa regola non si applica alle sezioni cantonali e comunali di un partito).

a) Campagne per elezioni nel Consiglio nazionale e votazioni federali

  • Entro 45 giorni prima dell’elezione/della votazione:
    1. le entrate preventivate e tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori;
    2. i candidati da sostenere o l’esito auspicato della votazione.
  • Da 45 giorni prima dell’elezione/della votazione fino al giorno dell’elezione/della votazione:
    1. le liberalità superiori a 15 000 franchi, da comunicare senza indugio.
  • Entro 60 giorni dopo l’elezione o la votazione:
    1. il conto finale delle entrate (suddivise in liberalità monetarie e non monetarie, entrate da manifestazioni, entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi nonché fondi propri monetari);
    2. tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori;
    3. i candidati da sostenere o l’esito auspicato della votazione.

b) Campagne per elezioni nel Consiglio degli Stati (solo in caso di elezione riuscita)

  • Entro 30 giorni dopo l’entrata in carica:
    1. il conto finale delle entrate (suddivise in liberalità monetarie e non monetarie, entrate da manifestazioni, entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi nonché fondi propri monetari);
    2. tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori;
    3. le liberalità anonime (indipendentemente dall’importo);
    4. le liberalità provenienti dall’estero (indipendentemente dall’importo);
    5. i candidati da sostenere.

c) Finanziamento dei partiti (solo quelli rappresentati nell’Assemblea federale)

  • I partiti rendono pubblico il loro finanziamento per ogni anno civile comunicando i dati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  • Essi devono indicare l’importo complessivo delle entrate e, suddivise, le liberalità monetarie e non monetarie, le entrate da manifestazioni, le entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi nonché, in particolare,
    1. le entrate risultanti dai contributi dei membri e
    2. le entrate da contributi legati a un mandato riscosse dai deputati federali (nominati separatamente).
  • Vanno comunicate tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori.

d) Membri senza partito dell’Assemblea federale

  • I membri senza partito dell’Assemblea federale devono comunicare annualmente i propri vantaggi economici entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  • Vanno comunicate tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori.

Per poter accedere al registro informatizzato delle comunicazioni, gli attori politici devono dapprima registrarsi effettuando una richiesta di registrazione.

Per motivi di sicurezza, dopo la verifica della richiesta questi ultimi riceveranno l’apposito modulo per posta. Solo a registrazione avvenuta potranno accedere al registro informatizzato. Per le proprie campagne gli attori politici hanno la possibilità di designare persone terze nella funzione di utenti, che avranno accesso al registro informatizzato (modulo di domanda di registrazione). Gli utenti verranno poi informati in merito all’accesso tramite e-mail. Per l’utilizzo del registro è possibile consultare l’apposito manuale per gli utenti.

 Sulla propria piattaforma per segnalazioni il CDF riceve le comunicazioni riguardanti eventuali violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza nel finanziamento della politica. Per effettuare una segnalazione è sufficiente avere un sospetto fondato.

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