Come viene garantita in Svizzera la trasparenza nel finanziamento della politica?
Fatta eccezione dei contributi ai gruppi parlamentari destinati alla copertura delle spese delle loro segreterie, i partiti nazionali svizzeri si finanziano senza aiuti diretti da parte dello Stato. Dal 23 ottobre 2022 vigono, a livello federale, specifiche disposizioni per quanto concerne l’obbligo di rendere pubblico il finanziamento degli attori politici. Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha il compito di ricevere, controllare e pubblicare le relative comunicazioni. Le disposizioni in materia di trasparenza concernono, da un lato, campagne da oltre 50 000 franchi in vista di elezioni e votazioni federali, dall’altro tutti i partiti rappresentati nell’Assemblea federale e i membri senza partito dell’Assemblea federale. In caso di donazioni (dette «liberalità») superiori a 15 000 franchi viene reso pubblico il nome dell’autore della donazione («donatore»).
(Quarantacinque giorni prima di un’elezione del Consiglio Nazionale o di una votazione, le entrate preventivate e le donazioni superiori a quindicimila franchi devono essere comunicate. Sessanta giorni dopo un’elezione del Consiglio Nazionale o una votazione, il conto finale delle entrate e tutte le donazioni superiori a quindicimila franchi devono essere comunicati. Le donazioni anonime o provenienti dall’estero sono vietate per le elezioni del Consiglio Nazionale e per le votazioni. Per le elezioni del Consiglio degli Stati, trenta giorni dopo l’entrata in carica dei consiglieri agli Stati eletti, devono essere comunicati il conto finale delle entrate, le donazioni superiori a quindicimila franchi e, indipendentemente dal loro importo, le donazioni anonime o provenienti dall’estero.)
(Entro il trenta giugno dell’anno successivo, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono comunicare le loro entrate annuali dell'anno precedente. Queste comprendono i contributi dei membri, i contributi legati a mandati e altre entrate. Devono essere comunicate anche le donazioni superiori a quindicimila franchi. I membri senza partito dell’Assemblea federale devono comunicare le donazioni superiori a quindicimila franchi.)