Controlli
In linea di massima il CDF esegue due tipi di controlli, uno di natura formale, l’altro di natura materiale. Per mezzo dei controlli formali tale organo verifica se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito, mentre con i controlli materiali accerta la correttezza, dal punto di vista dei contenuti, di dati e documenti nonché l’esattezza e completezza delle indicazioni relative alle fonti d’entrata, alle liberalità e agli importi. I controlli materiali avvengono per campionatura e possono tenersi anche sul posto.
In caso di campagne che soggiacciono all’obbligo di renderne pubblico il finanziamento il controllo viene svolto entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati. In casi complessi il controllo può avvenire anche dopo il termine di 15 giorni.
I dati concernenti il finanziamento dei partiti e quello di membri senza partito dell’Assemblea federale vanno comunicati entro il 30 giugno dell’anno civile successivo. I controlli vengono sempre eseguiti entro il 31 agosto.
Il CDF non ha alcuna competenza istruttoria e non pronuncia decisioni. Se constata che determinati dati o documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito, sono incompleti o contengono informazioni erronee, esso impartisce agli attori un termine supplementare. Se i dati e i documenti non sono forniti entro tale termine o vengono comunicati con lacune materiali, il CDF è tenuto a denunciare eventuali reati alle autorità di perseguimento penale.
Il CDF non rende noti gli attori politici contro i quali ha depositato una denuncia penale. Vale il principio della presunzione d’innocenza. Nel caso di una condanna passata in giudicato, il CDF appone un’indicazione nel registro delle notifiche.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) pubblica nella presente sezione l’elenco degli attori politici sottoposti a un controllo materiale. Il CDF non è autorizzato a fornire informazioni in merito all’esito dei controlli e non rilascia alcuna dichiarazione sui controlli in corso.