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In caso di campagne (elezioni e votazioni) > 50 000 franchi:

  • le entrate preventivate nonché le liberalità in quel momento concesse o promesse che superano i 15 000 franchi (questa regola si applica solo alle elezioni nel Consiglio nazionale e alle votazioni, non alle elezioni nel Consiglio degli Stati);
  • il conto finale delle entrate (suddivise in liberalità monetarie e non monetarie, entrate da manifestazioni, entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi nonché fondi propri monetari);
  • tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori.

Inoltre, in caso di campagne > 50 000 franchi per elezioni riuscite nel Consiglio degli Stati:

  • le liberalità anonime (indipendentemente dall’importo);
  • le liberalità provenienti dall’estero (indipendentemente dall’importo).

Finanziamento dei partiti:

  • il conto finale delle entrate (suddivise in liberalità monetarie e non monetarie, entrate da manifestazioni, entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi nonché fondi propri monetari) e, in particolare,
    1. le entrate risultanti dai contributi dei membri e
    2. le entrate da contributi legati a un mandato riscosse dai deputati federali (nominati separatamente).

Finanziamento di membri senza partito:

  • tutte le liberalità (monetarie e non monetarie) superiori a 15 000 franchi, inclusi i nomi dei donatori.

Tutti i dati salvati nel registro informatizzato delle comunicazioni e richiesti nell’ambito dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento possono essere consultati sulla pagina Internet del CDF politikfinanzierung.efk.admin.ch.

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